RC professionale: cosa copre e chi deve averla davvero
Ho aperto la partita IVA
È un dubbio frequente tra chi comincia a lavorare in proprio. La risposta breve è che l’obbligo non dipende dalla partita IVA né dal regime fiscale scelto, ma dall’iscrizione a un Albo o a un Collegio professionale. Chi è iscritto deve assicurarsi, chi non lo è può farlo per scelta. In questo articolo trovi la RC professionale: cosa copre, chi è tenuto ad averla, quali informazioni vanno date al cliente e perché, anche quando non è obbligatoria, conviene capire bene come funziona la propria polizza.
Ho la partita IVA: sono obbligato ad avere la RC professionale?
Non necessariamente!
la partita IVA è una posizione fiscale, mentre l'obbligo di assicurarsi nasce dall'appartenenza a un ordine professionale. L'equivoco è comprensibile, perché spesso le due cose arrivano insieme: un avvocato, un architetto o un commercialista aprono la partita IVA e, nello stesso periodo, stipulano la polizza. Ma il motivo dell'obbligo è l'iscrizione all'Albo, non l'apertura dell'attività. Allo stesso modo, il regime forfettario o quello ordinario non cambiano nulla: conta la professione che svolgi, non il modo in cui paghi le tasse.
RC professionale: cosa copre in concreto?
Copre i danni che il professionista causa al cliente mentre svolge il proprio lavoro, dovuti a errori, negligenze od omissioni. RC sta per responsabilità civile, cioè l'obbligo di risarcire chi ha subito un danno per colpa nostra. Il DPR 137/2012, che regola le professioni ordinistiche, precisa che la copertura deve includere anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente: pensa a un fascicolo originale smarrito. Secondo alcune guide di settore riguarda danni involontari, sia materiali sia patrimoniali. Cosa rientri esattamente, e con quali limiti, lo stabilisce però ogni singolo contratto.
Che cos'è il danno patrimoniale puro?
Nessuno si fa male e nessun oggetto si rompe, ma qualcuno ci rimette dei soldi. Un esempio semplice: un consulente dimentica di inviare una domanda entro il termine e il suo cliente perde un contributo a cui avrebbe avuto diritto. Non c’è un ferito, non c’è un bene danneggiato, eppure il danno è reale. Per chi svolge un lavoro intellettuale è un rischio molto concreto, perché il suo prodotto sono consigli, documenti e pratiche. Per questo, quando si valuta una polizza, conviene controllare con attenzione come il contratto tratta questo tipo di danno.
Chi è obbligato per legge ad assicurarsi?
Lo stabilisce l’articolo 5 del DPR 137/2012, che impone di stipulare un’idonea assicurazione per i danni causati al cliente nell’esercizio dell’attività. Come ricorda il Consiglio Nazionale Forense, l’obbligo è diventato efficace dodici mesi dopo l’entrata in vigore del decreto. La stessa norma stabilisce che non assicurarsi costituisce un illecito disciplinare: è quindi una violazione delle regole della professione, che l’Ordine di appartenenza può valutare e sanzionare nei confronti dell’iscritto.
E se la mia attività non ha un Albo, o lavoro da dipendente?
In questi casi, di norma, l’obbligo del DPR 137/2012 non si applica. Le professioni non organizzate in ordini, disciplinate dalla legge 4/2013, non hanno un vincolo analogo: secondo alcune guide di settore, consulenti informatici, coach e formatori rientrano tra le attività per cui la polizza è facoltativa, anche se consigliata. Alcune guide indicano inoltre che l’obbligo non riguarda chi lavora come dipendente di un datore pubblico o privato. Attenzione però: facoltativo non vuol dire senza rischi. Chi sbaglia risponde comunque del danno e, senza polizza, ne risponde con il proprio patrimonio.
Cosa devo comunicare al cliente quando accetto un incarico?
Al momento dell'incarico l'iscritto all'Albo deve comunicare al cliente gli estremi della polizza, il massimale e ogni variazione successiva. Gli estremi sono i dati che identificano il contratto, come la compagnia e il numero di polizza. Il massimale è la cifra massima che l'assicurazione si impegna a pagare, per sinistro o per anno a seconda del contratto: oltre quella soglia, la differenza resta a carico del professionista. Non è una formalità, perché il cliente sa fin dall'inizio su quale tutela può contare. Se la polizza cambia, la comunicazione va aggiornata.
Che cosa vuol dire assicurazione «idonea»?
Vuol dire adeguata all'attività che svolgi, e la legge non la traduce in una cifra unica valida per tutti. Secondo alcune guide di settore, per le professioni tecniche il DPR 137/2012 non fissa un massimale minimo numerico: chiede che la copertura sia idonea. In pratica la scelta di massimale e condizioni spetta al professionista, che deve considerare il valore degli incarichi, il tipo di clienti e le possibili conseguenze di un errore. Non indichiamo importi perché dipendono dal singolo caso: è proprio la valutazione da fare insieme a un intermediario.
Cosa controllare nella polizza prima di firmare?
Prima di tutto l'attività descritta nel contratto e le condizioni del set informativo, cioè i documenti consegnati prima della firma che spiegano le regole della polizza. Poi le clausole sul tempo. Secondo fonti di settore, nelle polizze professionali si usa soprattutto la formula claims made, «a richiesta fatta»: come spiega l'IVASS, l'assicuratore paga solo se la richiesta di risarcimento arriva mentre la polizza è in vigore. La guida IVASS sulla responsabilità civile consiglia di verificare sempre quale clausola è prevista. Retroattività e postuma meritano un approfondimento dedicato.
Una verifica prima che serva
Una polizza si mette davvero alla prova quando arriva una richiesta di risarcimento, ed è il momento peggiore per scoprire che qualcosa non torna. Rudoni Assicurazioni può esaminare con te la polizza che hai già: se l’attività descritta corrisponde a quella che svolgi oggi, se il massimale è coerente con i tuoi incarichi e quali clausole regolano le richieste arrivate in ritardo. Le condizioni dipendono sempre dal singolo contratto, per questo va letto con attenzione. Invia o porta il certificato di polizza: una verifica fatta con calma ti mostra dove sei tutelato e dove no.